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DECRETO BERSANI E LIBERALIZZAZIONE DELLE LICENZE DI PANIFICAZIONE
Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Cosiddetto "Decreto Bersani") è stato convertito il legge il 4 agosto scorso. All'art. 4 prevede l'abrogazione della legge 1002/56 e la liberalizzazione dell'attività di panificazione. La nuova normativa prevede che l'impianto di un nuovo panificio, e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti siano soggetti a "Dichiarazione di inizio attività" (cosiddetta DIA) da presentare al Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La Dichiarazione deve essere accompagnata da:
1. Autorizzazione della competente Azienda Sanitaria Locale ASL in merito ai requisiti igienico-sanitari; Autorizzazione alle emissioni in atmosfera 2. Titolo abilitativo edilizio 3. Permesso di agibilità dei locali 4. L'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, "preposto ad assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito".
Conseguentemente, la competenza sull'attività di panificazione è ora dei Comuni, mentre la parte sanitaria resta sempre di competenza delle ASL. L'art. 4 della Legge contiene una serie di altre novità. In primo luogo è stata riconosciuta ai panificatori la facoltà di effettuare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, "utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie".
Inoltre, grazie anche all'intervento di associazioni di categoria come la nostra Confartigianato, si dispone che (entro 1 anno) un successivo Decreto debba disciplinare:
- la denominazione di "panificio" da riservare a tutte le imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, della lavorazione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale; - la denominazione di "pane fresco" per il solo pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime; - la denominazione di "pane conservato" per il quale sarà necessario indicare lo stato ed il metodo di conservazione utilizzato, le modalità di confezionamento e di vendita e le eventuali modalità di consumo.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Categorie 0444/392323 v.saccarola@vi.artigianinet.com.
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